Tesserino di riconoscimento, ecco come deve essere

MILANO – In relazione all’obbligo per il personale di soccorso in convenzione di esporre il tesserino di identificazione, AREU ha convenuto che tale obbligo è da considerarsi assolto quando sullo stesso sia indicato il Comitato di appartenenza ed un numero identificativo. Questo è previsto e sostenuto  anche nelle indicazioni del Garante della Privacy per le pubbliche amministrazioni, ma valido comunque anche per le APS quando svolgono un’attività in convenzione con il servizio pubblico.
“..non è giustificabile anche in assenza di ragioni obiettive, … la diffusione di elementi personali non pertinenti ed inutilmente eccedenti rispetto alla finalità … di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto”. Le Amministrazioni Pubbliche pertanto, alla luce di quanto sopra, qualora verifichino ed accertino che il riportare il nome e cognome del dipendente sul cartellino d’identificazione possa costituire pericolo di pregiudizio per lo stesso a causa di comportamenti dannosi di terzi, saranno tenute ad adottare un sistema diverso ….. La funzione del cartellino identificativo è far si che, nei rapporti con l’amministrazione, il cittadino, per le più varie ragioni (ad esempio reclamo) sia in grado di segnalare e permette di individuare quel determitaot impeigato pubblico con cui si è relazionato… tale finalità è sicuramente raggiungibile anche apponendo sul cartellino di riconoscimento il numenro di matricola o altro codice, ad esempio alfanumerico, che consenta all’amministrazione di risalire con certezza al nominativo dell’impiegato di cui trattasi.
Per ovvi motivi di praticità organizzativa, i Comitato, individualmente oppure organizzati a livello provinciale, dovranno dotarsi di un registro su cui riportare, per ciascun operatore, il numero identificativo personale, che sarà apposto sulla divisa, unitamente all’indicazione del Comitato APS di appartenenza. Viene inoltre specificato che il tesserino è cosa ben diversa dalla tessera o badge che la CRI rilascia a volontari e dipendenti e che può contenere, oltre al nominativo ed alla fotografia, anche altri dati identificativi del soggetto.